• 9:00 - 13:00 | 15:00 - 19:00

News

blog

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

La legge 225 del 01/01/2016 ha introdotto importanti novità in materia di adempimenti IVA. Dal 2017 sarà infatti OBBLIGATORIO effettuare le comunicazioni trimestrali dei dati delle fatture emesse e ricevute e le comunicazioni trimestrali dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA .

Per l’anno 2017 ( primo anno di applicazione) le comunicazioni trimestrali dei dati delle fatture emesse e ricevute, dovranno essere assolti alle seguenti scadenze e periodicità:

I° semestre 2017 ( 01.01 - 30.06) entro il 25.07.2017
III° trimestre 2017 (01.07 – 30.09) entro il 30.11.2017
IV° trimestre 2017 (01.10 – 31.12) entro il 28.02.2018

Per l’anno 2017 , invece, le comunicazioni trimestrali dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA, dovranno essere assolti alle seguenti scadenze e periodicità:

I° trimestre 2017 ( 01.01 - 31.03) entro il 31.05.2017
II° trimestre 2017 ( 01.04 – 30.06) entro il 16.09.2017
III° trimestre 2017 (01.07 – 30.09) entro il 30.11.2017
IV° trimestre 2017 (01.10 – 31.12) entro il 28.02.2018

Dall’anno 2018, anno a regime, entrambi gli adempimenti sopra indicati, dovranno essere assolti alle seguenti scadenze e periodicità:

I° trimestre 2018 ( 01.01 - 31.03) entro il 31.05.2018
II° trimestre 2018 ( 01.04 – 30.06) entro il 16.09.2018
III° trimestre 2018 (01.07 – 30.09) entro il 30.11.2018
IV° trimestre 2018 (01.10 – 31.12) entro il 28.02.2019

Naturalmente, sono previste sanzioni per gli invii irregolari ed in caso di mancata correlazione tra i dati trasmessi periodicamente e quelli riportati nella dichiarazione IVA annuale.

Tutto ciò comporta una attenta gestione dell’emissione delle fatture di vendita e della registrazione delle fatture di acquisto. Eventuali correzioni di dati e/o documenti delle liquidazioni periodiche già trasmesse dovranno essere attentamente valutate prima di ogni modifica. E’ altresì necessario inquadrare correttamente le causali di registrazione delle fatture ( ad. Esempio l’iva art.8 let. A ben distinta da Iva art.8 let.C, iva art.17 reverse cee da iva art.17 edilizia ecc.ecc..)

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

Il D.L. 22.10.16 n.193 ha definitivamente anticipato l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA al 28.02.2017 per l’anno 2016 quindi in via autonoma rispetto al Modello Unico 2017.

Naturalmente non dovrà più essere inviato il modello “ comunicazioni dati annuali Iva” che è stato quindi sostituito dalla DICHIARAZIONE ANNUALE IVA.

Ogni commento a quelli che sono stati definiti decreti per la “semplificazione fiscale” sarebbe superfluo visto che è evidente l’intento di intensificare gli adempimenti e di conseguenza il rischio di errori con le conseguenti sanzioni a favore dell’Erario.

Contatta lo studio per eventuali chiarimenti.

Fiscalità

Iscriviti alla newsletter e resta aggiornato!

logo

Via D. Alighieri, 16
63085 Maltignano (AP)
Via Carlo Ravizza, 22
20149 Milano

0736.324093
0736. 324093
info@zazzetta.com

dottori commercialisti

logo revisori contabili2

La nostra mission

Da oltre 25 anni Lo Studio Commerciale Zazzetta si occupa di consulenza aziendale, strategica, societaria e fiscale.

Il nostro obiettivo è la vostra tranquillità, per questo mettiamo a disposizione le nostre competenze affinchè siate ben informati e guidati verso le giuste soluzioni per la vostra realtà.

seguici su facebook

Copyright © FEDA SERVICE SRL P.IVA – C.F. 02037960446 | Privacy Policy | Coockie Policy