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Whistleblowing nuova scadenza 17.12.23

Whistleblowing nuova scadenza 17.12.23

Le risorse umane e l'etica aziendale sono sempre più al centro di cambiamenti sia organizzativi che obbligatori che un ente deve sostenere

Il 17.12.2023 tutte le aziende che hanno impiegato nell'ultimo anno la media di 50 dipendenti ,o che abbiano adottato un Modello Organizzativo ai sensi del D,lgs 231/2001 (anche con meno di 50 dipendenti )o che operano nel settore dei  mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché della sicurezza dei trasporti; a prescindere dalle dimensioni , saranno interessate da un nuovo adempimento in materia di Whistleblowing comunemente detto "Fischietto parlante".

Il d.lgs. 24/2023 ha attuato  la Direttiva europea 2019/1937, recante disposizioni volte a fornire ai segnalanti (o whistleblowers), una tutela introducendo regole che impongano l’adozione di canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri e, al tempo stesso, garantiscano una protezione degli informatori da possibili ritorsioni.

Le segnalazioni che verranno effettuate tramite procedure specifiche interesseranno   tutte le violazioni riguardanti  comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Chi possono essere i segnalanti cosiddetti whistleblowers?

I segnalanti o whistleblowers del settore privato protetti dalla normativa saranno:

lavoratori subordinati; 

lavoratori autonomi, intesi come prestatori d’opera, professionisti intellettuali, agenti di commercio, collaboratori coordinati e continuativi; 

volontari ed i tirocinanti;

azionisti/soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di fatto, presso gli enti privati. 

Quali sono le scadenze e  le aziende interessate?

La prima scadenza del 15.07.2023 ha interessato :

Tutte le aziende del settore privato con più di 250 dipendenti ;

Tutti i soggetti del settore pubblico (PA), compresi i soggetti di proprietà o sotto il controllo di tali soggetti, nonché per i Comuni con più di 10.000 abitanti.

La prossima  scadenza del 17.12.2023 interesserà:

tutte le aziende che hanno occupato nell'ultimo anno la media di 50 dipendenti ;

tutte le aziende che abbiano adottato un Modello Organizzativo ai sensi del D,lgs 231/2001 (anche con meno di 50 dipendenti )

tutte le aziende che operano nel settore dei  mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché della sicurezza dei trasporti

Ma le aziende come dovranno attivarsi ?

L’obbligo si sostanzia nell’adozione di una  procedura interna che tuteli la riservatezza dell’identità e i dati personali dei denuncianti. 

Al whistleblower deve essere consentito di segnalare per iscritto e di trasmettere le segnalazioni per posta, mediante cassetta per i reclami o piattaforma online o di segnalare verbalmente  mediante linea telefonica gratuita o altro sistema di messaggistica vocale, o entrambi.

Qualora  il segnalante ne faccia richiesta , deve poter  effettuare segnalazioni mediante incontri di persona con i soggetti incaricati.

La procedura dovrà indicare i canali di segnalazione , il gestore cioè colui che avrà il compito di verificare e gestire le segnalazioni ricevute e le modalità di funzionamento i caso di segnalazione ricevuta

La procedura dovrà essere attivata nei termini di legge e sulla base di quanto previsto dalla normativa , sentiti i sindacati di categoria.

Le imprese dovranno garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e del contenuto della segnalazione. Il trattamento dei dati personali e la documentazione relativa alle segnalazioni dovranno essere gestiti rispettando le regole e i principi contenuti nel GDPR. 

L'azienda provvederà alla formazione sulla procedura attivata al fine di informare tutto il personale dipendente aziendale .

Quali sono le sanzioni in caso di mancato adeguamento alla normativa o comportamenti ritorsivi nei confronti dei segnalanti?

Sono previste sanzioni da 10.000 a 50.000 euro, al verificarsi delle seguenti ipotesi:

- mancata istituzione dei canali di segnalazione;

- mancata adozione delle procedure per effettuare e gestire le segnalazioni;

- adozione di procedure non conformi a quelle fissate dal D.Lgs. n. 24/2023;

- violazione dell’obbligo di riservatezza circa l’identità del segnalante.

- comportamenti ritorsivi;

- ostacoli alla segnalazione o tentativi di ostacolarla;

- mancato svolgimento dell’attività di verifica e dell’analisi delle segnalazioni ricevute;

Nei confronti del Whistleblower  e' prevista anche una sanzione da 500 a 2.500 euro che l' ANAC può applicare al segnalante, nei cui confronti venga accertata anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave.

 

Ai fini dell'applicazione della norma si richiamano:

Le guide linea ANAC approvate con Delibera n.311 del 13.07.23

Guida Operativa Confindustria  Ottobre 2023

Documento di ricerca  Commissione Studio "Compliance e Modelli Organizzativi 231" Ottobre 2023

 

 

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